CAPISTRELLO. “Dopo l’ennesima violazione delle norme che regolano il Consiglio Comunale", racconta il consigliere di minoranza Francesco Ciciotti, “abbiamo fatto ricorso al Tar per richiedere l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale adottata nella seduta del giorno 11 ottobre, nella parte in cui si è proceduto alla surroga del consigliere dimissionario Stati Carmine ( geometra ) con il primo dei non eletti signor Edoardo Gianluca Picozzi e di tutte le delibere adottate nella medesima seduta, ivi compresa quella di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, e di ogni altro atto connesso o consequenziale ancorché sconosciuto”.
“Ancora una volta”, continua, “abbiamo assistito all’arroganza ed allo strapotere esercitato dal Sindaco Antonino Lusi, in qualità di Presidente del Consiglio che, pur se in mancanza del quorum strutturale per la validità dell’adunanza, ha ritenuto che l’assemblea potesse deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno computando ai fini della validità il consigliere Picozzi anche se non ancora entrato in carica prima della adozione della delibera di surroga ( art. 38 comma 4 TUEL ). Tutto ciò nonostante le proteste e le contestazioni del sottoscritto per l’evidente violazione della normativa vigente e del Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale.
La notifica, al Sindaco Antonino Lusi, dell’atto di ricorso al Tar Abruzzo è avvenuta il giorno 30 ottobre.
Alla luce del ricorso presentato, Il Sindaco Antonino Lusi provvedeva, il giorno 31 ottobre con prot. 5338 ( cioè il giorno seguente alla notifica ), a convocare nuovamente il Consiglio Comunale, con gli stessi punti all’ODG della precedente convocazione, adducendo per giustificazione che le ragioni del ricorso al Tar erano state proposte in riferimento ad eccezioni non sostanziali ma di natura meramente formale. Appare motivata, invece, la contestazione relativa agli atti ed ai provvedimenti adottati, e da me impugnati, in quanto illegittimi sia formalmente che sostanzialmente ( in quanto nel diritto degli enti locali la forma equivale alla sostanza ).
In seguito, il Sindaco Antonino Lusi, prendeva contatti con il mio legale per convincerlo a desistere e rinunciare ad andare avanti con il ricorso al Tar, in sfregio della buona educazione e dello stile che dovrebbe contraddistinguere colui che rappresenta la comunità e che dovrebbe, invece, garantire “super partes” la credibilità e la onorabilità del Consiglio Comunale e dei consiglieri.
Si continua insomma, con il solito atteggiamento autoritario e dispotico che costringe i consiglieri di minoranza ad agire per vie legali per ottenere il rispetto dei ruoli istituzionali. Solo che per il Sindaco le spese legali restano a carico del Comune, e quindi della intera collettività, mentre i consiglieri ricorrenti sono costretti a pagare di tasca propria le spettanze legali e relative competenze.
Alla luce di quanto sopra mi vedo costretto, pertanto, mio malgrado a richiedere al TAR di pronunciarsi sulle questioni di legittimità, sollevate con il ricorso notificato ieri, perché ritengo che occorra una chiara ed esplicita pronuncia relativa ai diritti delle minoranze consiliari e ancora di più il rispetto del Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale, che sono stati continuamente trasgrediti e calpestati e che non possono essere ridotti a una questione di “mera forma” come affermato dal Sindaco sinora”.