AVEZZANO. Legge elettorale regionale, elezione del presidente e del consiglio regionale d’Abruzzo: puntuale a tal proposito l’intervento chiarificatore di Gino Milano, consigliere uscente.
Il consigliere ha infatti stilato una serie di considerazioni a riguardo che riportiamo integralmente:
“In questi giorni i mezzi d’informazione si sono riempiti di interventi relativi alla legge regionale per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell’Abruzzo, con argomentazioni sovente inesatte, parziali, talvolta anche faziose laddove le prescrizioni legislative non coincidevano con le attese di singoli personaggi, ovvero di un partito o di una coalizione. Molti si sono improvvisati giuristi e legislatori. Un po’ come accade per i mondiali di calcio: tutti ci sentiamo direttori tecnici della nazionale!
Ciò mi ha indotto a scrivere questo breve inciso – quale componente della commissione consiliare che ha predisposto il testo legislativo – non per aggiungere un’ulteriore interpretazione delle norme in questione, quanto piuttosto per rimarcare il valore complessivo di una legge che aveva mosso i suoi primi passi molti anni (e legislature) fa, a seguito delle importanti riforme introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999.
E’ stato un itinerario lungo, delicato, attento, finalmente portato a termine nelle sedi istituzionali consiliari con metodo assolutamente democratico, di confronto dialettico tra le parti e con spirito altamente positivo.
E’ pur vero che nessuna legge, di qualsiasi rango, potrà mai autodefinirsi perfettamente esaustiva, essendo sempre soggetta alle modifiche che le scuole di pensiero e la storia necessariamente imporranno; ma è una condizione generale che non intacca il buon impianto di questa legge elettorale. Essa presenta i caratteri di universalità e di astrattezza (cioè non intesa a favorire o agevolare questa o quella fazione politica) tipici di ogni autentica norma giuridica; rispetta pienamente i principi di democraticità, rappresentatività territoriale, governabilità dell’Ente e contemporanea tutela delle minoranze per l’esercizio istituzionale dell’azione legislativa; è corretta nel determinare i criteri di applicazione: ad es. sulle soglie di sbarramento per i gruppi politici (in coalizione o in via autonoma), sulla inderogabilità del numero totale dei componenti il Consiglio (rispettando il rapporto generale tra maggioranza e minoranze) e della loro ripartizione circoscrizionale, sul metodo di attribuzione dei seggi alla coalizione vincente – unitariamente intesa – e a ciascun gruppo di liste delle minoranze, singolarmente considerato in base alla consistenza espressa dal corpo elettorale, ecc.
E’ una legge da apprezzare nella sua linearità, interezza e complessità, e che non “si fa piegare” da interpretazioni di parte. Qualcuno ha perfino pensato di poter imputare ad essa il decorso del tempo dalla data delle elezioni sino al giorno della proclamazione degli eletti! Ben altri sono i motivi e dipendono dalle delicate operazioni di esame e riepilogo che gli Uffici circoscrizionali compiono sul lavoro svolto da tutte le sezioni elettorali delle singole province, per poi offrire all’Ufficio Centrale presso la Corte d’Appello tutti i dati necessari per l’attuazione di questa legge elettorale, dichiarare il nuovo Governatore dell’Abruzzo e dar vita al nuovo Consiglio regionale.
E’ ciò che sta avvenendo, con la massima attenzione istituzionale”.