Attualità 08:30

Consulenza bollette: Ancora sulla nuova delibera Agcom e la libertà di scelta

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Proseguiamo l’analisi della delibera 519/15/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che regola le disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.

L’articolo 4 parla di “Obblighi informativi per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali”, cioè di tutti quei contratti che spesso ci vengono proposti per strada, negli ipermercati, a volte, addirittura, mentre siamo al bar.

 

Ecco cosa dice l’autorità: “Nel caso di contratti che comportano il trasferimento ad altro operatore conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, gli operatori, prima della conclusione del contratto, informano i consumatori della conseguente cessazione del rapporto con il precedente fornitore del servizio oggetto del trasferimento e della circostanza che l’eventuale esercizio del diritto di recedere ai sensi dell’articolo 52 del Codice del consumo non comporta il ripristino automatico di tale rapporto contrattuale”.

Al di là del linguaggio giuridico è evidente che questo articolo sottolinea il fatto che gli operatori devono spiegare perfettamente a chi sta firmando un nuovo contratto di telefonia quali sono le nuove offerte e che il passaggio da una compagnia a un’altra produce dei cambiamenti rispetto al precedente contratto.

 

Fondamentale è il successivo articolo 5 relativo alla durata del contratto. I nuovi contratti non possono essere superiori a un periodo iniziale di 24 mesi, gli operatori devono garantire, comunque, la possibilità di aderire ad almeno un contratto che preveda una durata massima iniziale di dodici mesi. Inoltre, non devono essere previsti “termini per la comunicazione della disdetta del contratto superiori a 30 giorni dalla scadenza del periodo di durata del vincolo contrattuale. L’operatore avvisa i propri clienti dell’approssimarsi del termine per comunicare la disdetta con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza di tale termine”.

 

Paolo Di Vincenzo

consulenzabollette@gmail.com