Molte le novità nella nuova delibera 519/15/Cons dell’AgCom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che regola le disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Una è sicuramente molto interessante in quanto riguarda la modifica delle condizioni contrattuali, un punto dolente per i consumatori. L’AgCom è corsa ai ripari sottolineando, nell’articolo 6, che gli “operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto”, o quando le modifiche “siano esclusivamente a vantaggio dell’utente”. Inoltre gli operatori devono informare “con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore. La volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche”.
Si tratta di modifiche importanti, tutte a favore del cliente.
Non solo, la nuova delibera spiega anche che “il recesso ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali se la relativa comunicazione perviene all’operatore prima di tale data e, in ogni caso, rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni”. Non è finita perché l’autorità garantisce il cliente che ha chiesto il recesso e il passaggio a un altro operatore. Nel frattempo che il passaggio dall’uno all’altro non sia completato “si applicano le condizioni previgenti alle modifiche di cui al comma 1”. E ancora, se l’operatore riesce tecnicamente a impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, “provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare all’utente le somme in eccesso eventualmente addebitate in virtù della modifica contrattuale”.
Paolo Di Vincenzo