Uno dei motivi più frequenti nelle controversie tra clienti e compagnie telefoniche che si svolgono di fronte al Corecom riguarda la cessazione del contratto e il mancato pagamento di alcuni servizi. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta, recentemente, con la delibera 519/15, regolando ulteriormente le disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.
L’articolo 7 spiega che, in caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, l’operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari. Ovviamente l’utente, per essere nella condizione di poter esercitare questo diritto deve aver presentato un reclamo formale all’operatore in merito all’addebito. In questo caso può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo essendo comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione.
L’articolo 8, invece, riguarda la cessazione del rapporto contrattuale, un altro dei motivi di frequente contrapposizione tra utenti e operatori.
L’AgCom spiega nella nuova delibera che, in caso di disdetta, “l’operatore non addebita all’utente alcun corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, se non eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto”. Inoltre, nel caso di una disdetta o del recesso da parte del cliente, l’operatore “non può addebitare all’utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente a impedirne l’addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato”.
Paolo Di Vincenzo
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