Conciliazione, definizione, controversia, modulo UG, modulo GU14, modulo GU5, storno, indennizzo, provvedimento temporaneo del servizio.
Termini burocratici dietro i quali, spesso, l’utente, il cittadino, l’imprenditore, non riesce a scorgere il vero significato. Questa rubrica prova a dissipare qualche dubbio e a diradare qualche nebbia.
In materia di controversie sulle comunicazioni elettroniche tra utenti e compagnie, l’Autorità garante (AgCom) ha varato un regolamento (delibera 173/07/CONS) nel quale si identifica subito cos’è il “Tentativo obbligatorio di conciliazione”. In sostanza, e in termini più semplici di quelli burocratici, l’AgCom, a cui sono rimesse le competenze in materia, spiega che prima di poter ricorrere in sede giurisdizionale è obbligatorio fare un tentativo di conciliazione. In breve, non si può “portare” in tribunale una compagnia telefonica se prima non si tenta una composizione bonaria della vertenza.
Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di 30 giorni dalla data di proposizione dell’istanza. Passato questo termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale.
Dove ci si deve rivolgere? Le competenze dell’AgCom sono state delegate ai Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) delle singole regioni italiane. Normalmente è competente il Corecom della regione in cui esiste la linea a cui si fa riferimento o al domicilio indicato dall’utente al momento del contratto.
Cos’è un modulo UG? E’ una semplice domanda, facilmente reperibile sul sito Internet dell’AgCom o del singolo Corecom, attraverso la quale l’utente chiede di istruire la pratica per avviare il tentativo di conciliazione con la compagnia telefonica. Nel modulo UG si devono indicare i dati dell’utente, del suo eventuale delegato (ci si può far rappresentare da un amico, da un professionista o da una associazione), si devono riassumere sommariamente i termini della controversia e indicare anche le richieste nei confronti dell’operatore.
Paolo Di Vincenzo